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11 giugno 2011

Schengen: l’Italia aggiorna l’elenco dei documenti di soggiorno validi per la circolazione degli stranieri in Europa.

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue il nuovo elenco dei titoli di soggiorno italiani che consentono la circolazione nell’Area Schengen. Resta esclusa la ricevuta postale.


Con la pubblicazione nella GU dell’Unione europea del 27 maggio 2011 è diventato ufficiale l’elenco dei titoli di soggiorno rilasciati dall’Italia che consentono l’ingresso e la circolazione dei cittadini stranieri nei Paesi dell’Area Schengen per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione di essere in possesso di un valido documento per l’espatrio e dei mezzi di sostentamento.
I permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di Paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002 sono i seguenti:
• permessi di soggiorno con validità temporanea, validi da tre mesi a un massimo di tre anni. Sono rilasciati per i seguenti motivi:
- affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo),
- motivi umanitari (della durata superiore ai tre mesi),
- motivi religiosi,
- studio,
- missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione «Missione» ai fini di un soggiorno temporaneo),
- asilo politico,
- apolidia,
- tirocinio formazione professionale,
- riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana),
- ricerca scientifica,
- attesa occupazione,
- lavoro autonomo,IT 27.5.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 157/5,
- lavoro subordinato,
- lavoro subordinato stagionale,
- famiglia,
- famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di età compresa fra 14 e 18 anni),
- volontariato,
- protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. n. 251 del 19 novembre 2007 in recepimento della direttiva 2004/83/CE),
• permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con una validità permanente, permessi di soggiorno cartacei (conformemente alla legislazione nazionale), la cui validità può andare da un periodo inferiore ai tre mesi fino alla cessazione della necessità:
- permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a tre mesi),
• carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo:
- carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Ue che sono cittadini di Paesi terzi, con validità fino a cinque anni,
• carta d’identità M.A.E. (carta d’identità rilasciata dal Ministero degli affari esteri), elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all’interno dell’Unione europea.
Resta esclusa la ricevuta postale rilasciata agli stranieri in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
(Red.)www.immigrazioneoggi.it

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